Codice Etico e di Condotta

Rev. 00 del 30-09-2024

1. INTRODUZIONE

Il presente codice aziendale (di seguito, il «Codice») è il documento di riferimento per l’attuazione delle regole che disciplinano il lavoro in azienda nonché delle norme che i lavoratori subordinati (di seguito, i/le «Dipendenti») di Sitra S.p.A. Masterbatch (di seguito, il «Datore» o anche la «Società») devono rispettare nello svolgimento della prestazione lavorativa; detto Codice Etico e di Condotta è l’insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che devono essere adottate non solo dai dipendenti, collaboratori, nonché dai fornitori, e, più in generale, da tutti i terzi che entrano in rapporto con la società nell’ambito della propria attività lavorativa e da tutti coloro che direttamente, o indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano relazioni o operano nell’interesse della stessa. Nell’esecuzione dell’attività e nella gestione delle relazioni con soggetti esterni tutti devono attenersi alla massima diligenza, onestà, lealtà e rigore professionale, nell’osservanza scrupolosa delle leggi, delle procedure, dei regolamenti aziendali e nel rispetto del Codice Etico e di Condotta, evitando in ogni modo qualunque situazione di conflitto di interessi, nonché evitando di sottomettere le proprie specifiche attività a finalità o logiche differenti da quelle stabilite dalla società stessa. Il Codice è la principale e primaria fonte di regolamentazione e disciplina interna e può essere integrato o modificato da disposizioni di cui alle altre fonti collegate allo stesso (es. regolamenti specifici per unità produttiva o reparto/ufficio, policy Privacy, policy Whistleblowing, il Modello ex d.lgs. 231/01 e procedure specifiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.). Il Codice, o solo alcune parti dello stesso, può essere applicabile anche a soggetti diversi dai Dipendenti (es. lavoratori autonomi, tirocinanti e/o stagisti, fornitori, clienti e visitatori, ecc.), ove possibile e/o necessario. Per tutto quanto non disciplinato dal Codice, dalle fonti collegate o da eventuali regolamenti specifici si rimanda alle previsioni di legge e del Contratto Collettivo nazionale di lavoro Gomma e Plastica – Aziende Industriali (di seguito, il «CCNL»).

2. OBBLIGHI DI FONTE NORMATIVA

I Dipendenti sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi su di loro gravanti ai sensi della normativa applicabile e vigente tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano:

i. art. 2104 c.c. – Diligenza del prestatore di lavoro; ii. art. 2105 c.c. – Obbligo di fedeltà; iii. artt. 3 e ss. D.Lgs. 66/2003 – Principi in materia di organizzazione dell’orario di lavoro; iv. art. 20 D.lgs. 81/2008 – Obblighi in materia di sicurezza; v. art. 52 Testo Unico 30 giugno 1965 n. 1124 – Obblighi del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale; vi. art. 51 Legge 3/2003 – Allegato 1 e D.P.C.M 23.12.2003 – Divieto di fumo nei luoghi di lavoro; vii. D. Lgs. 231/01 – Disciplina della responsabilità amministrativa.

3. OBBLIGHI DI FONTE CONTRATTUALE (CCNL GOMMA E PLASTICA)

I Dipendenti sono tenuti ad osservare tutti gli obblighi su di loro gravanti ai sensi del CCNL – Parte II le cui previsioni sono sintetizzate nell’allegato al presente Codice (Allegato A).

4. OBBLIGHI CONNESSI CON IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Della completa osservanza ed interpretazione del Codice Etico e di Condotta è competente l’Organismo di Vigilanza. Il personale potrà segnalare ai propri responsabili diretti o all’Organismo di Vigilanza eventuali richieste di chiarimento o possibili inosservanze al Codice. A tutte le richieste verrà data una tempestiva risposta senza che vi sia, per chi ha effettuato la segnalazione, alcun rischio di subire qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione. Nel rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, i Dipendenti sono tenuti ad adempiere alla prestazione lavorativa senza commettere illeciti o tenere condotte che espongano la Società a responsabilità ai sensi del citato decreto. Di seguito si elenca, a titolo esemplificativo, un insieme di infrazioni al Modello che hanno rilievo disciplinare:

a) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello e del Codice Etico e delle procedure di attuazione del Modello;

b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;

c) l’agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;

d) la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;

e) l’ostacolo alla attività di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza;

f) l’impedimento all’accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;

g) la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

In base a quanto precede, ogni collaboratore ha l’obbligo di: – rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri colleghi (dipendenti e non, interni ed esterni);

– promuovere l’osservanza delle norme del Codice Etico e di Condotta;

– operare affinché i propri colleghi e collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del Codice Etico e di Condotta costituisce parte essenziale del proprio lavoro;

5. RAPPORTI CON I TERZI

5.1 NORME GENERALI

I Collaboratori sono tenuti nei rapporti con i terzi a un comportamento etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, efficienza, equità. In questo contesto l’azienda invita tutti i collaboratori a segnalare all’Organismo di Vigilanza o ai propri referenti aziendali qualunque situazione nei rapporti con i terzi potenzialmente a rischio sotto il profilo della commissione dei reati. Nei rapporti e relazioni commerciali o promozionali, sono proibite pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi.

5.2 RAPPORTI CON I FORNITORI

Nei rapporti con i fornitori l’azienda si ispira ai principi di correttezza e buona fede nonché al rispetto delle regole sulla concorrenza e sul mercato. I collaboratori devono evitare qualunque situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riguardo a fornitori segnalando al proprio referente o all’Organismo di Vigilanza l’esistenza o l’insorgenza di tali situazioni.

A. Condotta etica

I collaboratori sono tenuti a svolgere le proprie mansioni in modo responsabile, onesto, diligente, in conformità con le proprie politiche aziendali, le procedure e le direttive stabilite. I valori etici descritti nel presente Codice, devono costituire un dovere costante e sistematico della condotta operativa di ogni collaboratore dell’azienda.

B. Principi Generali

L’azienda intende improntare i rapporti con i propri stakeholders alla massima fiducia e lealtà. L’azienda aderisce ai più elevati standard etici nella conduzione delle sue attività. È quindi doveroso che ciascuno eviti situazioni di conflitti di interesse o altre situazioni che possano essere dannose o disdicevoli per la stessa.

6. OBBLIGHI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Nel rispetto delle procedure adottate dalla Società ai sensi del D.lgs. 24/2023, i Dipendenti:

a) devono astenersi dal porre in essere azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti della persona segnalante;

b) devono astenersi dal porre in essere delle segnalazioni contenenti informazioni false, riportate intenzionalmente con dolo o colpa;

c) devono astenersi dal porre in essere delle segnalazioni contrarie alle procedure adottate dalla Società quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare gli altri, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del diritto di effettuare la segnalazione.

Il Dipendente che riveste il ruolo di persona incaricata della gestione del canale di segnalazione interna che riceve la segnalazione è tenuta a:

a) rispettare e dare piena attuazione alla procedura adottata dalla Società per la gestione del canale di segnalazione nonché al D.Lgs. 24/2023;

b) trattare ogni informazione e dato, su qualsiasi supporto ricevuto e conservato, con la massima riservatezza e a non utilizzarlo, comunicarlo o divulgarlo al di fuori di quanto previsto dalla presente procedura e dal D. Lgs. 24/2023;

c) rispettare tutte le disposizioni relative alla riservatezza dei dati e/o comunque ogni ulteriore istruzione impartita per iscritto dalla Società;

d) frequentare i corsi di formazione prescritti per legge e/o indicati dalla Società;

e) gestire il registro delle segnalazioni, secondo modalità concordate con la Società;

f) non utilizzare le segnalazioni oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;

g) non rivelare, senza il consenso espresso del segnalante, l’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali;

h) non rivelare l’identità del segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità;

i) conservare le segnalazioni e la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alle procedure adottate dalla Società e di cui alla normativa sulla protezione dei dati personali;

j) dare avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell’identità del segnalante e delle informazioni sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. OBBLIGHI DI FONTE AZIENDALE

I Dipendenti devono adempiere la prestazione dovuta con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione stessa e dall’interesse della Società rispettando le disposizioni di legge, del CCNL, del presente Codice nonché le istruzioni impartite dal Datore. I rapporti tra i Dipendenti, a tutti i livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, devono essere improntati a principi di buona fede e reciproca correttezza. In armonia con la dignità del lavoratore, il Datore impronterà i rapporti con il Dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.

7.1 NORME DI COMPORTAMENTO

Il Dipendente è tenuto a:

usare modi cortesi e rispettosi con il pubblico e con i clienti della Società e avere una condotta conforme ai civici doveri; mantenere nei confronti del pubblico e dei suoi colleghi un atteggiamento rispettoso che proietti verso l’esterno un’immagine d’alta professionalità, competenza ed educazione; indossare un abbigliamento personale confacente al luogo di lavoro e allo svolgimento dell’attività lavorativa alla sicurezza personale e degli altri colleghi; non fumare (neanche sigarette elettroniche) nei locali di lavorazione e nei depositi, e in tutte le zone dove tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose ad osservare il divieto di fumo nei luoghi chiusi. È dunque consentito fumare solo nell’area esterna dedicata; utilizzare in maniera appropriata le aree esterne adibite ad uso parcheggio, non occupando le aree riservate ai clienti; non assumere bevande alcoliche durante l’orario di lavoro; attenersi scrupolosamente alla normativa in merito alla corretta gestione dei rifiuti di lavorazione e raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani; non consumare i pasti al di fuori nell’area mensa, salva diversa indicazione della Società;7 durante e/o alla fine dell’attività lavorativa ad assicurarsi, per la propria area di competenza, che tutte le luci ed i condizionatori siano spenti nonché di lasciare la postazione di lavoro in ordine.

7.2 ORARIO DI LAVORO

Il Dipendente è tenuto ad assicurare la prestazione lavorativa contrattualmente definita, deve trovarsi alla propria postazione di lavoro all’ora prevista per l’inizio della prestazione lavorativa ed è tenuto a garantire la puntualità e la presenza alla postazione per tutta la durata della giornata lavorativa, salvo quanto disposto in tema di pause. Non è consentito cessare l’attività lavorativa prima dell’ora fissata per il termine della propria prestazione lavorativa. Tutte le variazioni di orario devono essere autorizzate preventivamente dal Datore.

7.3 ACCESSI E USCITE

L’accesso in Società è consentito solo a seguito dell’apertura dei locali aziendali ad opera del personale a ciò autorizzato. Il Dipendente è tenuto ad effettuare l’ingresso e l’uscita dai locali del Datore attraverso la timbratura del badge: a) personalmente; b) ad ogni ingresso e uscita.

Il Dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura nell’orario esatto di inizio e fine turno nonché a registrare regolarmente, tramite utilizzo del badge, tutte le entrate e le uscite della giornata, compresa la pausa pranzo. Il badge costituisce bene aziendale affidato al Dipendente ed è considerato a tutti gli effetti come documento individuale di identificazione, non è cedibile a terzi e deve essere visibile. In caso di smarrimento, dimenticanza o malfunzionamento del badge il Dipendente è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Datore e ad attivarsi per richiedere un badge sostitutivo. Successivamente alla registrazione di presenza, durante l’orario di lavoro, al Dipendente non è consentito lasciare gli ambienti di lavoro, se non con autorizzazione del Datore. Non sono ammessi ritardi se non per comprovate motivazioni che andranno tempestivamente comunicate all’Amministrazione e, in ogni caso, con un preavviso, ove possibile, di 1 ora per consentire l’organizzazione dell’attività lavorativa.

7.4 FERIE, ASSENZE E PERMESSI

In aggiunta a quanto disposto dall’art. 16 del CCNL, le ferie, al difuori di quelle collettive coincidenti con il periodo di chiusura dell’azienda (salva diversa indicazione da parte della Società), vanno programmate e concordate con il Datore in modo da assicurare il corretto prosieguo delle attività aziendali. Non è consentito al Dipendente usufruire di ferie e permessi unilateralmente. Le ferie e i permessi di durata pari all’intera giornata di lavoro devono essere richiesti dal Dipendente al Datore, con un preavviso di almeno tre giorni, mediante compilazione e consegna del “Foglio Permessi e Ferie” e da quest’ultimo espressamente autorizzate in forma scritta. Le assenze, per motivi diversi da quelle per malattia o infortunio, devono essere comunicate dal dipendente prima dell’inizio del normale orario lavorativo e giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. L’assenza per malattia o per infortunio deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda prima dell’inizio del normale orario lavorativo, salvo i casi di comprovato e grave impedimento. Durante le ore di lavoro il Dipendente non può lasciare la sede di lavoro senza regolare autorizzazione del Datore. I permessi orari devono essere richiesti dal Dipendente al Datore, con un preavviso di un giorno, mediante compilazione e consegna del “Foglio Permessi e Ferie” e da quest’ultima espressamente autorizzate in forma scritta.

7.5 IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Dipendente è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni e/o omissioni conformemente alla formazione, alle istruzioni, ai mezzi forniti dal Datore. In tale contesto di responsabilità e ruolo attivo ai fini della prevenzione, il Dipendente deve: osservare le basilari regole di igiene e cura personale (anche tenuto conto dell’esperienza pandemica) con particolare riferimento al manifestarsi di sintomi influenzali di sospetta natura virale; mantenere pulito il proprio ufficio e la postazione di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore e dai soggetti preposti  relativamente alla protezione collettiva e individuale della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro; assicurarsi di attivare i dispositivi di sicurezza delle macchine e controllare che esse siano nello stato di efficienza; in caso di inefficienza dei sistemi di sicurezza devono prontamente avvisare il Datore per le azioni del caso; indossare sempre gli abiti da lavoro, gli indumenti protettivi ed i DPI dati in dotazione curandone la conservazione e la pulizia; segnalare immediatamente al Datore e agli altri soggetti preposti alla prevenzione le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione e prevenzione nonché le altre condizioni di pericolo cui il lavoratore sia a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle sue competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente secondo la normativa in vigore.

7.6 RISERVATEZZA E INVENZIONI

Il Dipendente assume l’impegno, sia in costanza del rapporto che dopo la sua cessazione, in assenza di un’autorizzazione scritta della Società, a: non diffondere e non comunicare a nessuno alcuna Informazione Riservata (come di seguito definita) inerente i servizi, i prodotti, i metodi, i brevetti, le certificazioni e le relazioni della Società o qualsiasi altra informazione di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del contratto di lavoro, ed impiegare ogni attenzione e cautela affinché ciò non avvenga; non usare o tentare di usare tali Informazioni Riservate in modo da danneggiare o causare, direttamente o indirettamente, un danno attuale o potenziale alla Società o all’attività da essa svolta; non copiare o riprodurre in qualunque forma, documentale o digitale, o attraverso ogni mezzo o su ogni mezzo o congegno Informazioni Riservate. Tutti i documenti che contengono o si riferiscono ad Informazioni Riservate che sono in possesso o sotto il controllo del Dipendente, sono e resteranno per tutto il tempo di assoluta proprietà della Società ed il Dipendente si impegna, durante e dopo il lavoro, a: esercitare attenzione e diligenza per impedire la non autorizzata pubblicazione, fuga o uso delle Informazioni Riservate e di ogni documento che contenga o si riferisca ad esse; consegnare tutte le Informazioni Riservate alla Società (comprese tutte le copie di tutti i documenti prodotti ed ottenuti legittimamente o non) e di cancellarle da ogni mezzo riutilizzabile. Per Informazioni Riservate si intendono, in via esemplificativa: qualsiasi informazione relativa alle condizioni, ai costi e ai prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalla Società; tutti i documenti, le informazioni in qualsiasi formato, materiale o immateriale, che non sono conosciuti al pubblico e che sono relativi ai servizi, alle procedure interne, all’organizzazione, alla gestione, ai piani futuri, all’organizzazione del personale ed ai documenti personali della Società, all’attività economica, alle pratiche, ai prodotti, al marketing, alle vendite, ai servizi, alla finanza o agli affari legali della Società o a qualsiasi terzo che svolga un’attività economica con la Società o che ad essa fornisca informazioni circa attuali o futuri investitori e partners economici; informazioni non pubbliche relative agli operai, impiegati ed ai dirigenti, incluse le informazioni relative alla loro retribuzione e periodo di preavviso, nonché i contatti informativi, le descrizioni delle mansioni; informazioni relative all’attività economica, alle vendite, al marketing, alle tecniche, ai piani legali e finanziari, alle proposte e ai progetti, alle procedure, ai metodi, ai sistemi, ai software, alle ricerche, ai lavori sperimentali e ai lavori in corso.

Tutti i documenti, informazioni, opuscoli di stampa, redatti o ricevuti dal Dipendente nel corso del suo rapporto di lavoro sono di proprietà della Società. Il Dipendente non può produrre o trattenere nessuna copia o riassunto o altro sommario di tutto o di parte dei documenti e informazioni di cui sopra, eccetto quando gli sia richiesto nel corso del suo rapporto di lavoro, nel qual caso la copia o il riassunto o altro sommario apparterrà alla Società e deve essere restituito alla Società.

Le restrizioni di cui alle precedenti clausole:

non impediscono al Dipendente di divulgare qualsiasi Informazione Riservata che debba essere rivelata in base ad un obbligo che derivi dalla legge o in base ad un ordine del giudice o da una pubblica amministrazione; il Dipendente deve, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge, previamente rendere note per iscritto alla Società le esigenze e le informazioni da comunicare al fine di dare alla stessa l’opportunità di valutare l’esistenza delle esigenze prima che la comunicazione venga fornita;

non si applicano alle Informazioni Riservate che sono o che diventano di pubblico dominio per vie diverse dalla non autorizzata comunicazione del Dipendente o di qualsiasi altra persona che è legata alla Società da un’obbligazione di riservatezza in relazione alle informazioni rivelate. È altresì vietato al Dipendente, senza preventiva autorizzazione della Società, rilasciare a qualsiasi fonte di informazione ivi compresi i social media (Facebook, Twitter, Instagram e analoghi) interviste, dichiarazioni, pareri ed opinioni, relativamente all’attività svolta nell’ambito del rapporto di lavoro ed alle persone che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società.

7.7 USO DI ATTREZZATURE E BENI AZIENDALI

L’utilizzo dei beni aziendali forniti dalla Società al Dipendente deve avvenire esclusivamente per l’assolvimento delle mansioni lavorative: non sono ammessi l’appropriazione e l’uso per scopi personali.11Il Dipendente è responsabile dei danni che cagiona intenzionalmente o per negligenza. Le azioni od omissioni che danneggiano l’immagine aziendale potranno essere oggetto di contestazione disciplinare.

L’uso da parte dei Dipendenti degli strumenti aziendali (a titolo esemplificativo, computer, telefono, fax) nonché di internet e della posta elettronica aziendale è consentito solo ed esclusivamente per motivi attinenti alla prestazione lavorativa e ne è, pertanto, vietato l’uso per motivi personali.

Il Dipendente è tenuto, nello scambio di corrispondenza, sia interna che esterna verso i clienti e fornitori della Società, a utilizzare esclusivamente l’account di posta elettronica aziendale ed identificarsi chiaramente apponendo la propria firma in calce e non deve limitarsi a lasciare solo il riferimento all’ufficio/dipartimento di appartenenza.

8. SANZIONI DISCIPLINARI

La violazione degli obblighi di cui al Codice comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari di cui all’art. 7 L. 300/70 e al CCNL applicato dalla Società, in proporzione alla gravità e/o alla recidività della violazione commessa.

ARTICOLO 52 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Le infrazioni disciplinari alle norme del presente Contratto potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:

a) richiamo verbale;

b) ammonizione scritta;

c) multa fino all’importo di 3 ore di paga;

d) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.

2. (….)

3. L’azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

4. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

5. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa: nel corso di tale periodo il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

6. Se il provvedimento non verrà emanato entro dieci giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, le giustificazioni stesse si intenderanno accolte, a meno che durante tale periodo l’azienda non sia venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio e di tale circostanza abbia informato per iscritto, entro il predetto termine, il lavoratore.

7. Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.

ARTICOLO 53 – MULTE E SOSPENSIONI

1. Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:

a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 50 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;

c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;

e) che costruisca, entro le officine dell’azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;

f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;

g) che effettui irregolare scritturazione o timbratura di schede od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo o di presenza;

h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene;

i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.

2. La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.

3. L’Importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all’Inps

ARTICOLO 54 – LICENZIAMENTO PER MANCANZE

1. Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

2. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d. dell’art. 53, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; d) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, pronunciata anche ex art. 444 c.p.p., per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda; g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda; h) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione; i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; l) costruzione, entro le officine dell’azienda, di progetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell’azienda stessa; m) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 53; n) trascuranza dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 53; o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice sostituisce integralmente le norme aziendali emanate in materia e che siano in contrasto con lo stesso; per quanto non contemplato dal presente Codice, trovano applicazione le norme legislative e contrattuali. Il Codice (e le sue eventuali successive modifiche) è efficace dalla sua affissione presso le aree della Società adibite a tale scopo dal Datore, in conformità alla legge. Inoltre copia del presente Codice resta disponibile per la consultazione presso l’ufficio della Direzione. Il Codice non ha limiti temporali di validità. Qualora ne ricorra la necessità il Datore si riserva di effettuare delle modifiche nel caso, incluso ma non limitato, di esigenze relative a cambiamenti organizzativi e/o produttivi o per qualsiasi altro motivo lecito e legittimo del Datore e/o di legge.

L’ufficio dedicato/a fornire chiarimenti, interpretazioni o spiegazioni inerenti al Codice o derivanti da esso è la Direzione.

Stabilimento produttivo, Roccasecca, 30.09.2024

Per Sitra S.p.A. Masterbatch

L’Amministratore Unico

______________________

ALLEGATO A OBBLIGHI DI FONTE CONTRATTUALE (CCNL GOMMA E PLASTICA)

ARTICOLO 8 ORARIO DI LAVORO
PARAGRAFO A ORARIO NORMALE DI LAVORO
1. Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, normalmente distribuite su 5 giorni.
2. (…)
3. (…)
4. Il normale orario annuo di cui al precedente comma è stato determinato tenendo conto dei riposi corrispondenti ai sabati ed alle domeniche, delle giornate di riposo e delle riduzioni dell’orario di lavoro di cui all’art. 9, di 20 giorni di ferie, delle festività di cui all’art. 15, escluse la ricorrenza del Santo Patrono e le ferie ulteriori eventualmente spettanti.
5. (…)
6. (…)
ORARIO FLESSIBILE
(…)
PARAGRAFO B – LAVORO STRAORDINARIO
10. Il ricorso al lavoro straordinario è consentito in situazioni di necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tale da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta, a commesse con vincolanti termini di consegna, ad eccezionali ordinativi in esportazione, a momentanee difficoltà di produzione determinate da innovazioni tecniche in corso sui prodotti o processi, la necessità di salvaguardare l’efficienza produttiva degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno. (…)
11. Eventuali ipotesi di lavoro straordinario, diverse da quelle sopra indicate, saranno contrattate preventivamente tra la Direzione Aziendale (…).
12. (…)
13. (…) Il lavoro straordinario, nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione Aziendale.
PARAGRAFO C – CONTO ORE
(…)
PARAGRAFO D – LAVORO A TURNI
17. Per le lavorazioni a ciclo continuo e quelle continuativamente programmate su base annua per 17 o più turni settimanali, l’orario settimanale di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
18. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
19. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario.
PARAGRAFO E – NORME DI ATTUAZIONE DEL D.LGS 66/2003
20. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003, si conviene che la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi. Tale disposizione non modifica l’attuale disciplina contrattuale in materia di effettuazione dello straordinario e di corresponsione delle relative maggiorazioni.
21. (…).
22. (…)
23. (…)
PARAGRAFO F – ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L. N. 170/2010
(…)
PARAGRAFO G – LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLA BANCA DELLE ORE SOLIDALE
(…)
ARTICOLO 16 – FERIE
1. Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore in servizio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 19, comma 2, secondo i termini sotto indicati:
A) per i lavoratoli di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4
– 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;
– 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni.
B) peri lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4
– 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 18 anni;
– 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni.
2. In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, salvo il caso in cui non sia stata effettuata la concentrazione dell’orario settimanale in 5 giorni.
3. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festività previste dalle lett. b) e c) – Par. A del comma 1 dell’art, 15 che cadono in tale periodo (con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale di lavoro in 5 giorni) non sono computabili, agli effetti delle ferie, e pertanto si farà luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse, ovvero, (…), al pagamento per le giornate di ferie non godute.
4. La malattia sopravvenuta durante il periodo feriale, regolarmente comunicata e certificata secondo le vigenti disposizioni di legge e di contratto, interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi:
a) malattia che comporta il ricovero ospedaliero, per la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 8 giorni consecutivi.
5. (…)
6. La scelta dell’epoca sarà fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio.
7. Come previsto dall’art.10 del D.Lgs. n. 66/2003, cosi come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, il lavoratore ha diritto al godimento di almeno 4 settimane di ferie nell’anno feriale di maturazione.
8. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle giornate eccedenti le quattro settimane di ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art, 19, comma 2, nella misura in atto al momento della liquidazione.
9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso. Il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreché non abbia già usufruito dell’intero periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi.
10. (…)
ARTICOLO 34 – PARAGRAFO A – PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA
1. A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
2. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
3. Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo superiore immediato; in tal caso al lavoratore compete la retribuzione del lavoro effettivamente prestato.
ARTICOLO 38 – INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
1. In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
2. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
3. Qualora, durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
4. Nel caso di malattia o di infortunio professionali, il lavoratore dovrà attenersi alle istruzioni previste dall’art. 39 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, fatte salve le specifiche normative in materia di visite di controllo previste dall’Istituto assicuratore (Inail), mentre a lui compete il trattamento dallo stesso articolo stabilito.
5. (…)
6. (…)
ARTICOLO 39 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO NON PROFESSIONALI
1. L’assenza per malattia o per infortunio deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda prima dell’inizio del normale orario lavorativo, salvo i casi di comprovato impedimento e sempreché l’azienda sia in grado di ricevere le comunicazioni.
2. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda al più presto possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica od il certificato cartaceo in caso di mancata trasmissione del certificato telematico per qualsiasi causa; qualora il terzo giorno coincidesse con uno dei giorni festivi di cui al primo comma dell’art. 15, tale termine è posticipato al primo giorno successivo non festivo.
3. La trasmissione del numero di protocollo identificativo del certificato inviato in via telematica o del certificato cartaceo è assolto secondo le modalità già in atto e/o regolata da accordi aziendali.
4. Nell’occasione, e nel prosieguo dell’assenza, l’azienda ha facoltà di far accertare lo stato di salute del dipendente soltanto attraverso i servizi ispettivi competenti, come previsto dalle vigenti norme di legge, secondo le modalità previste dalle norme di legge e del presente Contratto.
5. A tal fine viene stabilito quanto segue; a) per consentire l’effettuazione della visita di controllo della malattia, il lavoratore assente ha l’obbligo, anche nel caso in cui sia autorizzato ad uscire dal medico curante, di farsi trovare nel proprio domicilio o in quello che abbia tempestivamente comunicato all’inizio dell’assenza, almeno per quattro ore giornaliere, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di ciascun giorno della settimana; b) ferma restando l’entità e la durata minima delle fasce predette, la loro collocazione potrà essere modificata in funzione delle specifiche normative degli enti competenti; c) sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo; in tali casi il lavoratore ha l’obbligo di darne, salvi i casi di forza maggiore, preventiva comunicazione all’azienda e di fornire, a giustificazione la relativa certificazione. 6. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati al comma 1 e 2 del presente articolo, l’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, sarà considerata ingiustificata ai fini economici e disciplinari. 7. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 5 del presente articolo il lavoratore decadrà dall’intero trattamento economico per l’intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo e ferma restando l’azione disciplinare.
8. (…)
9. (…)
10. (…)
11. (…)
12. (…)
13. Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto dì lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dal presente contratto per il caso di licenziamento.
14. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento in caso di malattia od infortunio, nonché i doveri dei lavoratori durante l’interruzione del servizio, si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.
15. Le assenze dal lavoro per malattia od infortunio, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell’art. 9, sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti.
16. Superati i limiti di conservazione del posto e di corresponsione dei trattamenti economici sopra indicati per un continuativo grave evento morboso, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta da presentarsi entro i suddetti limiti ai un periodo di aspettativa della durata di 10 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto. Il periodo di aspettativa, non essendo qualificabile né come malattia né come periodo di servizio, è considerato come periodo neutro. Di conseguenza non sarà computato né ai fini del calcolo del periodo di conservazione del posto né dell’arco temporale di 36 mesi, previsti nel presente articolo al comma 8 e nei Chiarimenti a verbale.
17. (…)
18. Nell’ipotesi in cui la malattia o l’infortunio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il lavoratore ha l’obbligo di fornire all’azienda le generalità del responsabile ed ogni altra informazione utile a consentire all’azienda stessa di effettuare l’azione di recupero delle somme da essa corrisposte per il trattamento di cui al presente articolo.
CHIARIMENTI A VERBALE
(…)
ARTICOLO 48 – CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI
1. (…)
2. Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna, ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
3. (…)
4. È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto a lui affidato.
5. (…)
6. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all’art. 29.
7. Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
8. Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare.
ARTICOLO 49 – VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
1. Il lavoratore non può rifiutare la visita d’inventario che, per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli.
2. Le visite di controllo sulle persone sono ammesse nei casi e con le modalità previste all’art. 6 della legge 20.5.1970, n. 300.
ARTICOLO 50 – ASSENZE
1. L’assenza dal lavoro deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda prima dell’inizio del normale orario lavorativo, salvo i casi di comprovato impedimento e sempreché l’azienda sia in grado di ricevere le comunicazioni. La relativa giustificazione dovrà essere fornita entro il giorno successivo.
2. L’assenza, ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
3. Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda è considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro, e prima dell’uscita, la sua presenza nello stabilimento; in tal caso però sarà considerato ritardatario.
ARTICOLO 51 – RAPPORTI IN AZIENDA
1. I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza. Devono, fra l’altro, essere evitati:
– comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
– qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli all’attività lavorativa ed alla convivenza nei luoghi di lavoro.
2. Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
3. L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
4. In particolare il lavoratore deve:
a) osservare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché quelle impartite dai superiori;
c) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; non trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell’azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta l’azienda non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui sopra e comunque quelli previsti dall’art. 2125 c.c.;
d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.
ARTICOLO 55 – RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO – CERTIFICATO DI LAVORO
1. Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda dovrà consegnare al lavoratore i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati ed il lavoratore rilascerà ricevuta liberatoria.
2. (…)
3. (…)