Rev. 00 del 30-09-2024
Il presente codice aziendale (di seguito, il «Codice») è il documento di riferimento per l’attuazione delle regole che disciplinano il lavoro in azienda nonché delle norme che i lavoratori subordinati (di seguito, i/le «Dipendenti») di Sitra S.p.A. Masterbatch (di seguito, il «Datore» o anche la «Società») devono rispettare nello svolgimento della prestazione lavorativa; detto Codice Etico e di Condotta è l’insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che devono essere adottate non solo dai dipendenti, collaboratori, nonché dai fornitori, e, più in generale, da tutti i terzi che entrano in rapporto con la società nell’ambito della propria attività lavorativa e da tutti coloro che direttamente, o indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano relazioni o operano nell’interesse della stessa. Nell’esecuzione dell’attività e nella gestione delle relazioni con soggetti esterni tutti devono attenersi alla massima diligenza, onestà, lealtà e rigore professionale, nell’osservanza scrupolosa delle leggi, delle procedure, dei regolamenti aziendali e nel rispetto del Codice Etico e di Condotta, evitando in ogni modo qualunque situazione di conflitto di interessi, nonché evitando di sottomettere le proprie specifiche attività a finalità o logiche differenti da quelle stabilite dalla società stessa. Il Codice è la principale e primaria fonte di regolamentazione e disciplina interna e può essere integrato o modificato da disposizioni di cui alle altre fonti collegate allo stesso (es. regolamenti specifici per unità produttiva o reparto/ufficio, policy Privacy, policy Whistleblowing, il Modello ex d.lgs. 231/01 e procedure specifiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.). Il Codice, o solo alcune parti dello stesso, può essere applicabile anche a soggetti diversi dai Dipendenti (es. lavoratori autonomi, tirocinanti e/o stagisti, fornitori, clienti e visitatori, ecc.), ove possibile e/o necessario. Per tutto quanto non disciplinato dal Codice, dalle fonti collegate o da eventuali regolamenti specifici si rimanda alle previsioni di legge e del Contratto Collettivo nazionale di lavoro Gomma e Plastica – Aziende Industriali (di seguito, il «CCNL»).
I Dipendenti sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi su di loro gravanti ai sensi della normativa applicabile e vigente tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano:
i. art. 2104 c.c. – Diligenza del prestatore di lavoro; ii. art. 2105 c.c. – Obbligo di fedeltà; iii. artt. 3 e ss. D.Lgs. 66/2003 – Principi in materia di organizzazione dell’orario di lavoro; iv. art. 20 D.lgs. 81/2008 – Obblighi in materia di sicurezza; v. art. 52 Testo Unico 30 giugno 1965 n. 1124 – Obblighi del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale; vi. art. 51 Legge 3/2003 – Allegato 1 e D.P.C.M 23.12.2003 – Divieto di fumo nei luoghi di lavoro; vii. D. Lgs. 231/01 – Disciplina della responsabilità amministrativa.
I Dipendenti sono tenuti ad osservare tutti gli obblighi su di loro gravanti ai sensi del CCNL – Parte II le cui previsioni sono sintetizzate nell’allegato al presente Codice (Allegato A).
Della completa osservanza ed interpretazione del Codice Etico e di Condotta è competente l’Organismo di Vigilanza. Il personale potrà segnalare ai propri responsabili diretti o all’Organismo di Vigilanza eventuali richieste di chiarimento o possibili inosservanze al Codice. A tutte le richieste verrà data una tempestiva risposta senza che vi sia, per chi ha effettuato la segnalazione, alcun rischio di subire qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione. Nel rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, i Dipendenti sono tenuti ad adempiere alla prestazione lavorativa senza commettere illeciti o tenere condotte che espongano la Società a responsabilità ai sensi del citato decreto. Di seguito si elenca, a titolo esemplificativo, un insieme di infrazioni al Modello che hanno rilievo disciplinare:
a) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello e del Codice Etico e delle procedure di attuazione del Modello;
b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
c) l’agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
d) la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
e) l’ostacolo alla attività di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza;
f) l’impedimento all’accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
g) la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.
In base a quanto precede, ogni collaboratore ha l’obbligo di: – rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri colleghi (dipendenti e non, interni ed esterni);
– promuovere l’osservanza delle norme del Codice Etico e di Condotta;
– operare affinché i propri colleghi e collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del Codice Etico e di Condotta costituisce parte essenziale del proprio lavoro;
I Collaboratori sono tenuti nei rapporti con i terzi a un comportamento etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, efficienza, equità. In questo contesto l’azienda invita tutti i collaboratori a segnalare all’Organismo di Vigilanza o ai propri referenti aziendali qualunque situazione nei rapporti con i terzi potenzialmente a rischio sotto il profilo della commissione dei reati. Nei rapporti e relazioni commerciali o promozionali, sono proibite pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi.
Nei rapporti con i fornitori l’azienda si ispira ai principi di correttezza e buona fede nonché al rispetto delle regole sulla concorrenza e sul mercato. I collaboratori devono evitare qualunque situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riguardo a fornitori segnalando al proprio referente o all’Organismo di Vigilanza l’esistenza o l’insorgenza di tali situazioni.
A. Condotta etica
I collaboratori sono tenuti a svolgere le proprie mansioni in modo responsabile, onesto, diligente, in conformità con le proprie politiche aziendali, le procedure e le direttive stabilite. I valori etici descritti nel presente Codice, devono costituire un dovere costante e sistematico della condotta operativa di ogni collaboratore dell’azienda.
B. Principi Generali
L’azienda intende improntare i rapporti con i propri stakeholders alla massima fiducia e lealtà. L’azienda aderisce ai più elevati standard etici nella conduzione delle sue attività. È quindi doveroso che ciascuno eviti situazioni di conflitti di interesse o altre situazioni che possano essere dannose o disdicevoli per la stessa.
Nel rispetto delle procedure adottate dalla Società ai sensi del D.lgs. 24/2023, i Dipendenti:
a) devono astenersi dal porre in essere azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti della persona segnalante;
b) devono astenersi dal porre in essere delle segnalazioni contenenti informazioni false, riportate intenzionalmente con dolo o colpa;
c) devono astenersi dal porre in essere delle segnalazioni contrarie alle procedure adottate dalla Società quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare gli altri, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del diritto di effettuare la segnalazione.
Il Dipendente che riveste il ruolo di persona incaricata della gestione del canale di segnalazione interna che riceve la segnalazione è tenuta a:
a) rispettare e dare piena attuazione alla procedura adottata dalla Società per la gestione del canale di segnalazione nonché al D.Lgs. 24/2023;
b) trattare ogni informazione e dato, su qualsiasi supporto ricevuto e conservato, con la massima riservatezza e a non utilizzarlo, comunicarlo o divulgarlo al di fuori di quanto previsto dalla presente procedura e dal D. Lgs. 24/2023;
c) rispettare tutte le disposizioni relative alla riservatezza dei dati e/o comunque ogni ulteriore istruzione impartita per iscritto dalla Società;
d) frequentare i corsi di formazione prescritti per legge e/o indicati dalla Società;
e) gestire il registro delle segnalazioni, secondo modalità concordate con la Società;
f) non utilizzare le segnalazioni oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
g) non rivelare, senza il consenso espresso del segnalante, l’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali;
h) non rivelare l’identità del segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità;
i) conservare le segnalazioni e la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alle procedure adottate dalla Società e di cui alla normativa sulla protezione dei dati personali;
j) dare avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell’identità del segnalante e delle informazioni sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
I Dipendenti devono adempiere la prestazione dovuta con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione stessa e dall’interesse della Società rispettando le disposizioni di legge, del CCNL, del presente Codice nonché le istruzioni impartite dal Datore. I rapporti tra i Dipendenti, a tutti i livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, devono essere improntati a principi di buona fede e reciproca correttezza. In armonia con la dignità del lavoratore, il Datore impronterà i rapporti con il Dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
Il Dipendente è tenuto a:
– usare modi cortesi e rispettosi con il pubblico e con i clienti della Società e avere una condotta conforme ai civici doveri; – mantenere nei confronti del pubblico e dei suoi colleghi un atteggiamento rispettoso che proietti verso l’esterno un’immagine d’alta professionalità, competenza ed educazione; – indossare un abbigliamento personale confacente al luogo di lavoro e allo svolgimento dell’attività lavorativa alla sicurezza personale e degli altri colleghi; – non fumare (neanche sigarette elettroniche) nei locali di lavorazione e nei depositi, e in tutte le zone dove tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose ad osservare il divieto di fumo nei luoghi chiusi. È dunque consentito fumare solo nell’area esterna dedicata; – utilizzare in maniera appropriata le aree esterne adibite ad uso parcheggio, non occupando le aree riservate ai clienti; – non assumere bevande alcoliche durante l’orario di lavoro; – attenersi scrupolosamente alla normativa in merito alla corretta gestione dei rifiuti di lavorazione e raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani; – non consumare i pasti al di fuori nell’area mensa, salva diversa indicazione della Società;7– durante e/o alla fine dell’attività lavorativa ad assicurarsi, per la propria area di competenza, che tutte le luci ed i condizionatori siano spenti nonché di lasciare la postazione di lavoro in ordine.
Il Dipendente è tenuto ad assicurare la prestazione lavorativa contrattualmente definita, deve trovarsi alla propria postazione di lavoro all’ora prevista per l’inizio della prestazione lavorativa ed è tenuto a garantire la puntualità e la presenza alla postazione per tutta la durata della giornata lavorativa, salvo quanto disposto in tema di pause. Non è consentito cessare l’attività lavorativa prima dell’ora fissata per il termine della propria prestazione lavorativa. Tutte le variazioni di orario devono essere autorizzate preventivamente dal Datore.
L’accesso in Società è consentito solo a seguito dell’apertura dei locali aziendali ad opera del personale a ciò autorizzato. Il Dipendente è tenuto ad effettuare l’ingresso e l’uscita dai locali del Datore attraverso la timbratura del badge: a) personalmente; b) ad ogni ingresso e uscita.
Il Dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura nell’orario esatto di inizio e fine turno nonché a registrare regolarmente, tramite utilizzo del badge, tutte le entrate e le uscite della giornata, compresa la pausa pranzo. Il badge costituisce bene aziendale affidato al Dipendente ed è considerato a tutti gli effetti come documento individuale di identificazione, non è cedibile a terzi e deve essere visibile. In caso di smarrimento, dimenticanza o malfunzionamento del badge il Dipendente è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Datore e ad attivarsi per richiedere un badge sostitutivo. Successivamente alla registrazione di presenza, durante l’orario di lavoro, al Dipendente non è consentito lasciare gli ambienti di lavoro, se non con autorizzazione del Datore. Non sono ammessi ritardi se non per comprovate motivazioni che andranno tempestivamente comunicate all’Amministrazione e, in ogni caso, con un preavviso, ove possibile, di 1 ora per consentire l’organizzazione dell’attività lavorativa.
In aggiunta a quanto disposto dall’art. 16 del CCNL, le ferie, al difuori di quelle collettive coincidenti con il periodo di chiusura dell’azienda (salva diversa indicazione da parte della Società), vanno programmate e concordate con il Datore in modo da assicurare il corretto prosieguo delle attività aziendali. Non è consentito al Dipendente usufruire di ferie e permessi unilateralmente. Le ferie e i permessi di durata pari all’intera giornata di lavoro devono essere richiesti dal Dipendente al Datore, con un preavviso di almeno tre giorni, mediante compilazione e consegna del “Foglio Permessi e Ferie” e da quest’ultimo espressamente autorizzate in forma scritta. Le assenze, per motivi diversi da quelle per malattia o infortunio, devono essere comunicate dal dipendente prima dell’inizio del normale orario lavorativo e giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. L’assenza per malattia o per infortunio deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda prima dell’inizio del normale orario lavorativo, salvo i casi di comprovato e grave impedimento. Durante le ore di lavoro il Dipendente non può lasciare la sede di lavoro senza regolare autorizzazione del Datore. I permessi orari devono essere richiesti dal Dipendente al Datore, con un preavviso di un giorno, mediante compilazione e consegna del “Foglio Permessi e Ferie” e da quest’ultima espressamente autorizzate in forma scritta.
Il Dipendente è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni e/o omissioni conformemente alla formazione, alle istruzioni, ai mezzi forniti dal Datore. In tale contesto di responsabilità e ruolo attivo ai fini della prevenzione, il Dipendente deve: ● osservare le basilari regole di igiene e cura personale (anche tenuto conto dell’esperienza pandemica) con particolare riferimento al manifestarsi di sintomi influenzali di sospetta natura virale; ● mantenere pulito il proprio ufficio e la postazione di lavoro; ● osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore e dai soggetti preposti relativamente alla protezione collettiva e individuale della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; ● utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro; ● assicurarsi di attivare i dispositivi di sicurezza delle macchine e controllare che esse siano nello stato di efficienza; in caso di inefficienza dei sistemi di sicurezza devono prontamente avvisare il Datore per le azioni del caso; ● indossare sempre gli abiti da lavoro, gli indumenti protettivi ed i DPI dati in dotazione curandone la conservazione e la pulizia; ● segnalare immediatamente al Datore e agli altri soggetti preposti alla prevenzione le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione e prevenzione nonché le altre condizioni di pericolo cui il lavoratore sia a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle sue competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; ● non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; ● non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; ● sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente secondo la normativa in vigore.
Il Dipendente assume l’impegno, sia in costanza del rapporto che dopo la sua cessazione, in assenza di un’autorizzazione scritta della Società, a: – non diffondere e non comunicare a nessuno alcuna Informazione Riservata (come di seguito definita) inerente i servizi, i prodotti, i metodi, i brevetti, le certificazioni e le relazioni della Società o qualsiasi altra informazione di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del contratto di lavoro, ed impiegare ogni attenzione e cautela affinché ciò non avvenga; – non usare o tentare di usare tali Informazioni Riservate in modo da danneggiare o causare, direttamente o indirettamente, un danno attuale o potenziale alla Società o all’attività da essa svolta; – non copiare o riprodurre in qualunque forma, documentale o digitale, o attraverso ogni mezzo o su ogni mezzo o congegno Informazioni Riservate. Tutti i documenti che contengono o si riferiscono ad Informazioni Riservate che sono in possesso o sotto il controllo del Dipendente, sono e resteranno per tutto il tempo di assoluta proprietà della Società ed il Dipendente si impegna, durante e dopo il lavoro, a: – esercitare attenzione e diligenza per impedire la non autorizzata pubblicazione, fuga o uso delle Informazioni Riservate e di ogni documento che contenga o si riferisca ad esse; – consegnare tutte le Informazioni Riservate alla Società (comprese tutte le copie di tutti i documenti prodotti ed ottenuti legittimamente o non) e di cancellarle da ogni mezzo riutilizzabile. Per Informazioni Riservate si intendono, in via esemplificativa: – qualsiasi informazione relativa alle condizioni, ai costi e ai prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalla Società; – tutti i documenti, le informazioni in qualsiasi formato, materiale o immateriale, che non sono conosciuti al pubblico e che sono relativi ai servizi, alle procedure interne, all’organizzazione, alla gestione, ai piani futuri, all’organizzazione del personale ed ai documenti personali della Società, all’attività economica, alle pratiche, ai prodotti, al marketing, alle vendite, ai servizi, alla finanza o agli affari legali della Società o a qualsiasi terzo che svolga un’attività economica con la Società o che ad essa fornisca informazioni circa attuali o futuri investitori e partners economici; – informazioni non pubbliche relative agli operai, impiegati ed ai dirigenti, incluse le informazioni relative alla loro retribuzione e periodo di preavviso, nonché i contatti informativi, le descrizioni delle mansioni; – informazioni relative all’attività economica, alle vendite, al marketing, alle tecniche, ai piani legali e finanziari, alle proposte e ai progetti, alle procedure, ai metodi, ai sistemi, ai software, alle ricerche, ai lavori sperimentali e ai lavori in corso.
Tutti i documenti, informazioni, opuscoli di stampa, redatti o ricevuti dal Dipendente nel corso del suo rapporto di lavoro sono di proprietà della Società. Il Dipendente non può produrre o trattenere nessuna copia o riassunto o altro sommario di tutto o di parte dei documenti e informazioni di cui sopra, eccetto quando gli sia richiesto nel corso del suo rapporto di lavoro, nel qual caso la copia o il riassunto o altro sommario apparterrà alla Società e deve essere restituito alla Società.
Le restrizioni di cui alle precedenti clausole:
– non impediscono al Dipendente di divulgare qualsiasi Informazione Riservata che debba essere rivelata in base ad un obbligo che derivi dalla legge o in base ad un ordine del giudice o da una pubblica amministrazione; il Dipendente deve, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge, previamente rendere note per iscritto alla Società le esigenze e le informazioni da comunicare al fine di dare alla stessa l’opportunità di valutare l’esistenza delle esigenze prima che la comunicazione venga fornita;
– non si applicano alle Informazioni Riservate che sono o che diventano di pubblico dominio per vie diverse dalla non autorizzata comunicazione del Dipendente o di qualsiasi altra persona che è legata alla Società da un’obbligazione di riservatezza in relazione alle informazioni rivelate. È altresì vietato al Dipendente, senza preventiva autorizzazione della Società, rilasciare a qualsiasi fonte di informazione ivi compresi i social media (Facebook, Twitter, Instagram e analoghi) interviste, dichiarazioni, pareri ed opinioni, relativamente all’attività svolta nell’ambito del rapporto di lavoro ed alle persone che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società.
L’utilizzo dei beni aziendali forniti dalla Società al Dipendente deve avvenire esclusivamente per l’assolvimento delle mansioni lavorative: non sono ammessi l’appropriazione e l’uso per scopi personali.11Il Dipendente è responsabile dei danni che cagiona intenzionalmente o per negligenza. Le azioni od omissioni che danneggiano l’immagine aziendale potranno essere oggetto di contestazione disciplinare.
L’uso da parte dei Dipendenti degli strumenti aziendali (a titolo esemplificativo, computer, telefono, fax) nonché di internet e della posta elettronica aziendale è consentito solo ed esclusivamente per motivi attinenti alla prestazione lavorativa e ne è, pertanto, vietato l’uso per motivi personali.
Il Dipendente è tenuto, nello scambio di corrispondenza, sia interna che esterna verso i clienti e fornitori della Società, a utilizzare esclusivamente l’account di posta elettronica aziendale ed identificarsi chiaramente apponendo la propria firma in calce e non deve limitarsi a lasciare solo il riferimento all’ufficio/dipartimento di appartenenza.
La violazione degli obblighi di cui al Codice comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari di cui all’art. 7 L. 300/70 e al CCNL applicato dalla Società, in proporzione alla gravità e/o alla recidività della violazione commessa.
1. Le infrazioni disciplinari alle norme del presente Contratto potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa fino all’importo di 3 ore di paga;
d) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.
2. (….)
3. L’azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
4. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
5. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa: nel corso di tale periodo il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
6. Se il provvedimento non verrà emanato entro dieci giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, le giustificazioni stesse si intenderanno accolte, a meno che durante tale periodo l’azienda non sia venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio e di tale circostanza abbia informato per iscritto, entro il predetto termine, il lavoratore.
7. Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
1. Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 50 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca, entro le officine dell’azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
g) che effettui irregolare scritturazione o timbratura di schede od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo o di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
2. La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
3. L’Importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all’Inps
1. Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d. dell’art. 53, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; d) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, pronunciata anche ex art. 444 c.p.p., per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda; g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda; h) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione; i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; l) costruzione, entro le officine dell’azienda, di progetti per uso proprio o per conto terzi, con danno dell’azienda stessa; m) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 53; n) trascuranza dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 53; o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo.
Il presente Codice sostituisce integralmente le norme aziendali emanate in materia e che siano in contrasto con lo stesso; per quanto non contemplato dal presente Codice, trovano applicazione le norme legislative e contrattuali. Il Codice (e le sue eventuali successive modifiche) è efficace dalla sua affissione presso le aree della Società adibite a tale scopo dal Datore, in conformità alla legge. Inoltre copia del presente Codice resta disponibile per la consultazione presso l’ufficio della Direzione. Il Codice non ha limiti temporali di validità. Qualora ne ricorra la necessità il Datore si riserva di effettuare delle modifiche nel caso, incluso ma non limitato, di esigenze relative a cambiamenti organizzativi e/o produttivi o per qualsiasi altro motivo lecito e legittimo del Datore e/o di legge.
L’ufficio dedicato/a fornire chiarimenti, interpretazioni o spiegazioni inerenti al Codice o derivanti da esso è la Direzione.
Stabilimento produttivo, Roccasecca, 30.09.2024
Per Sitra S.p.A. Masterbatch
L’Amministratore Unico
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ALLEGATO A – OBBLIGHI DI FONTE CONTRATTUALE (CCNL GOMMA E PLASTICA)